Le leggi di Bilancio 2023 e 2024 hanno disposto, rispettivamente, l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) e l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), elevata all’80% per il solo anno 2024.
Per chiarimenti si rimanda alla nostra circolare del 30/04/2024.
A tal proposito l’inps, con il messaggio 2704 del 23/07/2024, comunica l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata.
Si precisa che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.
A tale fine è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.
Per ulteriori specifiche, consultare il messaggio Inps 2704 del 23/07/2024.