La Legge n. 197/2022 ha previsto l’elevazione, dal 30 all’80 per cento della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità, in alternativa tra i genitori, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento).
L’INPS, con la Circolare n. 45 del 16 maggio 2023, illustra le relative istruzioni in relazione al settore privato.