L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, ha fornito i primi chiarimenti in relazione al regime fiscale in base al quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, limitatamente al periodo d'imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito nel limite complessivo di euro 3.000.